Luoghi Comuni è una piattaforma di impegno civico e di partecipazione politica, attiva sul territorio di Trieste. Costituita in forma di Associazione, è aperta al contributo degli iscritti, circa un centinaio, e dei cittadini interessati.

Il progetto nasce nel 2017, per rispondere alla necessità di molti cittadini di un luogo comune, dedicato alla rappresentazione libera di idee, al dialogo senza pregiudizi, e alla conoscenza nata dal confronto. L’obiettivo di Luoghi Comuni è contribuire a rendere più forte e coesa la Comunità, fornendole il necessario impulso per uno sviluppo forte ed equilibrato.

Luoghi Comuni promuove il dibattito e la discussione di temi legati allo sviluppo economico e sociale dell’ampia area che fa riferimento alla città di Trieste, snodo di molteplici flussi economici e culturali. Promuove incontri pubblici con personalità di rilievo che operano nei più svariati campi, e organizza tavoli di lavoro e seminari che coinvolgono i soci come protagonisti attivi.

Nel settembre del 2019 il progetto si consolida com la costituzione formale dell’Associazione.

DENOMINAZIONE E DURATA

Articolo 1 – E’ costituita ai sensi degli articoli 14 e 16 del Codice Civile, una libera Associazione culturale e di ricerca denominata “Luoghi Comuni”, senza scopo di lucro, i cui fini sono riportati all’articolo 4.

Articolo 2 – L’Associazione ha sede in Trieste, in Piazza Venezia numero 1.

Articolo 3 – La durata dell’Associazione è illimitata, salvo quanto previsto all’Articolo 20.

Articolo 4 – L’Associazione, che ha natura apartitica, ha lo scopo di promuovere e sviluppare iniziative, attività informative e di ricerca e momenti di confronto per creare, mantenere e sviluppare attenzione, consenso e partecipazione attiva su progetti di sviluppo economico e sociale di Trieste e sulle politiche che li promuovono e li accompagnano. L’Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere l’attività di ricerca e di approfondimento su tematiche sociali, economiche, ambientali e in generale di interesse della Comunità.

L’Associazione promuove e favorisce i contatti e la conoscenza con operatori economici, Enti e Istituzioni pubbliche e private, Organismi rappresentativi di interessi culturali, sociali e professionali, con i cittadini allo scopo di coordinare e sviluppare azioni, sia mediatiche, sia di partecipazione diffusa, a sostegno dei propri fini istituzionali.

L’Associazione gestisce, organizza e realizza, direttamente o indirettamente, anche per conto di terzi, ogni iniziativa riferita alle finalità istituzionali di cui sopra, gestendone gli spazi.

L’Associazione può inoltre, reperire e gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni per il raggiungimento degli scopi istituzionali, ricercando la collaborazione ed offrendo la propria disponibilità ad Enti ed Organismi pubblici e privati.

L’Associazione, per raggiungere i suoi scopi, collabora con altre associazioni ed Enti che abbiano finalità simili o complementari.

PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 5 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote degli associati e da ogni apporto a tale titolo; da contributi e oblazioni di Enti pubblici e privati; da tutte quelle entrate, quali ad esempio donazioni e lasciti, che sotto qualsiasi forma e denominazione e per qualsiasi titolo, siano acquisite dall’Associazione stessa.

Articolo 6 – Il bilancio di esercizio si riferisce all’anno solare e viene redatto dal Consiglio Direttivo, che lo presenta per l’approvazione all’assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell’anno successivo.

SOCI

Articolo 7 – Il numero dei Soci ordinari è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani e stranieri, che condividano le finalità dell’Associazione e ne facciano richiesta, impegnandosi al versamento della quota associativa stabilita annualmente dell’assemblea.

Articolo 8 – L’ammissione all’Associazione è determinata dal Consiglio Direttivo, che entro 15 giorni dalla richiesta d’iscrizione comunicherà l’eventuale rifiuto, motivandone le ragioni; il richiedente può chiedere il riesame della sua iscrizione da parte dell’Assemblea. Trascorsi 15 giorni senza eventuale comunicazione, il richiedente l’iscrizione è da ritenersi iscritto a tutti gli effetti ed il Consiglio Direttivo procede formalmente ad inserirlo nel libro Soci. Con l’adesione gli associati accettano senza riserva alcuna lo Statuto e gli eventuali regolamenti che saranno approvati nelle debite forme. L’ammontare della quota e/o contributo annuale è soggetta a variazione con delibera dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 9 – Sono Soci sostenitori Enti pubblici o privati, Associazioni, Fondazioni che sostengono con una propria libera contribuzione l’attività dell’Associazione. L’Associazione tiene un registro in cui sono annotati i Soci sostenitori.

Articolo 10 – Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte. Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dopo l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo medesimo. L’associato è dichiarato decaduto quando sia inadempiente con il versamento della quota o con il contributo associativo o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, ove istituiti, ovvero quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo con l’associato medesimo. La decadenza e l’esclusione per gravi motivi vengono deliberate dall’Assemblea ordinaria degli Associati, sentito l’associato interessato.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 11 – Gli organi dell’Associazione sono:
1. l’Assemblea
2. il Consiglio Direttivo.
3. il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 12- L’Assemblea è composta dai Soci ordinari e può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno per l’approvazione del Bilancio di esercizio o del rendiconto economico entro il 30 giugno dell’anno successivo e per la discussione e approvazione del programma annuale di attività. L’Assemblea può essere convocata in sede sia ordinaria che straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati. La convocazione viene fatta di volta in volta e con l’indicazione dell’Ordine del giorno da trattare, del luogo e dell’ora dell’adunanza, con comunicazione scritta, inviata nelle forme ritenute più opportune, anche telematicamente, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’adunanza. Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 20, l’Assemblea:
– in prima convocazione sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera a maggioranza semplice degli associati presenti, aventi diritto di voto;
– in seconda convocazione sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, aventi diritto di voto, intervenuti e delibera validamente su tutte le questioni poste all’Ordine del giorno a maggioranza semplice degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche un’ora dopo la prima.

Articolo 13 – L’Assemblea ha le seguenti competenze:
1. elezione delle cariche sociali;
2. determinazione della quota/contributo associativo annuale;
3. formulazione del programma di attività sociale;
4. approvazione del bilancio d’esercizio o del rendiconto economico;
5. approvazione dei regolamenti;
In sede straordinaria:
6. modifiche statutarie e scioglimento dell’Associazione.

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo è composta da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea dei soci; l’attività dei Consiglieri è a titolo gratuito. Ai Consiglieri spetta eventualmente il rimborso delle spese per viaggi e trasferte effettuate in nome e per conto dell’Associazione, che dovranno essere sempre preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso di spese per viaggi o trasferte che fuoriescano dal territorio regionale potrà essere riconosciuto solo in relazione a progetti di grande valenza preventivamente sottoposti all’esame dell’Assemblea. Il Consiglio dura in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili ed hanno uguale diritto di voto. I componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni o per revoca quando non esplichino più l’attività associativa inerente la loro carica ovvero quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall’assemblea ordinaria. Se vengono a cessare dalla loro carica uno o più Consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione, durando in carica fino alla prima Assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori nominati dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
1. coordina l’attività dell’Associazione;
2. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
3. redige il bilancio d’esercizio o il rendiconto economico;
4. provvede all’amministrazione dei beni dell’associazione ed a tutte le funzioni sia amministrative, che finanziarie, riferendone periodicamente all’Assemblea;
5. Il consiglio direttivo viene convocato dal Presidente con almeno 3 giorni di preavviso e si riunisce in sede deliberativa con la presenza almeno della metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità è determinante il voto del Presidente;
6. decide l’ammissione dei nuovi Soci;
7. decide i responsabili di settore, di progetti e di specifiche aree di competenza.

Articolo 16 – Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo tra gli stessi. Il Consiglio Direttivo nomina,
se richiesto dalla complessità della struttura associativa, contemporaneamente un Vicepresidente ed un Segretario Tesoriere.

Articolo 17 – Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.
In caso di assenza o di impedimento, egli viene sostituito dal Vicepresidente, se nominato. La firma del Vicepresidente fa fede di fronte ai terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. Il Tesoriere, oltre al Presidente, ha la facoltà di effettuare riscossioni e pagamenti in nome e per conto dell’Associazione e per l’esercizio delle attività ordinarie dell’Associazione medesima, in base alle modalità stabilite dal regolamento, ove istituito.

Articolo 18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall’assemblea degli associati in numero di 3 (tre) membri anche non appartenenti all’Associazione, controlla la gestione economico-finanziaria dell’Associazione, esprime un parere obbligatorio sul bilancio di esercizio e riferisce in merito all’assemblea dei Soci. Il Collegio dei Revisori è invitato senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni.

ALTRE CLAUSOLE

Articolo 19 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 148 D.P.R. 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni, l’Associazione adotta e rispetta le seguenti clausole:

a. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 20 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata, la quale delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento l’assemblea determinerà la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 21 – Per quanto non previsto dal presente Statuto hanno applicazione le norme relative alle Associazioni.
F.to ROBERTO COSOLINI
F.to ANTONELLA CARINI
F.to GAIA TAMARO
F.to MARINO MICHELAZZI
F.to DAVID TOSOLINI
(L.S.) F.to ALBERTO GIARLETTA

Roberto Cosolini      
Presidente

Antonella Carini
Vice Presidente

Carlo Di Donato
Tesoriere

Marino Michelazzi
Consigliere

Gaia Tamaro
Consigliere

 

Il Collegio dei Revisori

Matteo Montesano
Presidente

Roberto De Carli
Componente

Riccardo Tomsig
Componente